{"id":5025,"date":"2020-04-21T14:57:49","date_gmt":"2020-04-21T12:57:49","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/04\/21\/emergenza-covid-19-nelle-rsa-rischi-penali\/"},"modified":"2020-04-21T14:57:49","modified_gmt":"2020-04-21T12:57:49","slug":"emergenza-covid-19-nelle-rsa-rischi-penali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/2020\/04\/21\/emergenza-covid-19-nelle-rsa-rischi-penali\/","title":{"rendered":"EMERGENZA COVID-19 NELLE RSA: RISCHI PENALI"},"content":{"rendered":"<p>Nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, gestire una residenza sanitaria assistenziale (RSA) presenta diversi profili di rischio in termini di penale responsabilit\u00e0, che meritano un apposito focus.<\/p>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<p>In primo luogo, occorre ricordare come in punto sicurezza sul lavoro la recente normativa volta al contenimento del virus, ivi compresi i Decreti del Presidente del Consiglio, le Circolari Ministeriali, i Decreti Regionali e gli accordi intercorsi tra Parti Sociali e Governo, vadano ad integrare tutti gli\u00a0<strong>obblighi di prevenzione e protezione\u00a0<\/strong><strong>che gravano sul datore di lavoro<\/strong>\u00a0in ossequio al dl.gs 81\/08.<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019art. 42 del D.L. Cura Italia qualifica, ai fini previdenziali, il contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro come\u00a0<strong><em>\u201cinfortunio<\/em><\/strong><em>\u201d,\u00a0<\/em>facendo cos\u00ec rientrare a pieno titolo tra gli obblighi del datore di lavoro la prevenzione del contagio.<\/p>\n<p>Pertanto,\u00a0il datore di lavoro che violer\u00e0 le disposizioni generali volte al contenimento del virus, quali, ad esempio, l\u2019obbligo di mantenere le distanze o l\u2019omesso utilizzo di mezzi di protezione individuale, non rischier\u00e0 solo di vedersi comminate le\u00a0<strong>sanzioni previste dal D.L. Cura Italia<\/strong>, ma sar\u00e0 tenuto a rispondere anche dei\u00a0<strong>reati di natura contravvenzionale propri del d. lgs. 81\/2008<\/strong>.<\/p>\n<p>Se tendenzialmente la contestazione di tali contravvenzioni \u00e8 accompagnata dalla possibilit\u00e0 di estinguere il reato a fronte dell\u2019adempimento della prescrizione impartita, appare opportuno evidenziare come dovr\u00e0 in ogni caso essere valutata attentamente l\u2019eventualit\u00e0 di opporsi al verbale comminato dagli Organi Ispettivi o di Vigilanza, poich\u00e9\u00a0<strong>la contestazione potrebbe integrare proprio quell\u2019elemento specifico atto a\u00a0configurare la colpa del datore di lavoro (o del legale rappresentante della struttura),<\/strong>\u00a0nel caso in cui, dall\u2019omessa\u00a0ottemperanza della misura\u00a0<em>\u201canti-covid\u201d<\/em>\u00a0derivasse la malattia o la morte di un lavoratore (o di un ospite). Contestualmente, occorre precisare che\u00a0a rispondere delle conseguenze del contagio da Coronavirus potrebbe non essere soltanto il datore di lavoro persona fisica, ma anche autonomamente l\u2019impresa, non importa se organizzata in forma individuale o societaria ai sensi\u00a0<strong>d.lgs. 231\/2001<\/strong>.<\/p>\n<p>Ponendo ora l\u2019attenzione sulla sicurezza degli\u00a0<strong>\u201cospiti\u201d della Struttura<\/strong><em>,\u00a0<\/em>occorre evidenziare come i soggetti a cui saranno imputabili eventuali carenze nei protocolli interni o omissioni dei dispositivi di sicurezza, potranno vedersi contestato il reato di\u00a0<strong>omicidio colposo o epidemia colposa, qualora venisse dimostrato che dalla negligenza sia derivato il contagio o la morte di uno o pi\u00f9 soggetti<\/strong>. A tal proposito, bisogna ricordare che le misure di carattere\u00a0emergenziale vanno ad integrare le\u00a0<strong>previsioni regionali<\/strong>, nel caso del Piemonte il D.G.R. n. 45 del 2012. E, cos\u00ec, oltre alla capacit\u00e0 della struttura di isolare i pazienti\u00a0<em>Covid<\/em>\u00a0positivi, chiudere le porte\u00a0<em>et similia<\/em>, si guarder\u00e0 al\u00a0minutaggio previsto, ai piani tra cui \u00e8 operativo il personale, all\u2019accesso ai parenti e quant\u2019altro, tenendo sempre in\u00a0considerazione i\u00a0criteri della\u00a0<strong>colpa specifica<\/strong>\u00a0(inosservanza di norme, regolamenti, etc.) e\u00a0della\u00a0<strong>colpa generica<\/strong>\u00a0(negligenza, imprudenza, imperizia).<\/p>\n<p>Particolare\u00a0attenzione, va, altres\u00ec, prestata ai\u00a0<strong>soggetti che potranno essere coinvolti nell\u2019eventuale\u00a0procedimento penale:<\/strong>\u00a0oltre al legale rappresentante, il direttore di struttura, il direttore sanitari e tutti coloro che sono destinatari di obblighi di\u00a0vigilanza e prevenzione, rivestendo posizioni di garanzia,\u00a0nonch\u00e9 la Societ\u00e0 in qualit\u00e0 di responsabile civile e\u00a0quale ente ex d.lgs. 231\/2001.<\/p>\n<p>In ultimo, appare necessaria una breve riflessione con riguardo all\u2019eventuale obbligo di aggiornamento ed integrazione del\u00a0<strong>DVR (Documento di Valutazione del Rischio)<\/strong>\u00a0ex art. 271 d.lgs. 81\/2008.<\/p>\n<p>Innanzi a forti dubbi interpretativi si \u00e8 pronunciato\u00a0<strong>l\u2019Ispettorato Nazione del Lavoro<\/strong>\u00a0il 13.03.2020 in una nota cos\u00ec riassumibile.<\/p>\n<p>Giacch\u00e9 trattasi di rischio da agente biologico non riconducibile all\u2019attivit\u00e0 aziendale ma derivante da una situazione esterna, il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad alcun obbligo relativo al DVR, per quanto in definitiva l\u2019Ispettorato suggerisca, per esigenze di natura organizzativa\/gestionale, di redigere \u2013 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente \u2013 un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell\u2019individuazione e nell\u2019attuazione delle misure di prevenzione, assicurando al personale anche adeguati DPI, e di raccogliere tali misure in un\u2019appendice del DVR.<\/p>\n<p>Tuttavia, nella nota dell\u2019Ispettorato, laddove si esprime parere contrario all\u2019obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischio per le aziende, viene espressamente specificato: \u201cdiverso \u00e8 il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario\u201d.<\/p>\n<p><strong>Da ci\u00f2 si desume che l\u2019aggiornamento del DVR nelle RSA per il rischio Covid \u2013 19 sia un obbligo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, gestire una residenza sanitaria assistenziale (RSA) presenta diversi profili di rischio in termini di penale responsabilit\u00e0, che meritano un&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-5025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5025"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5025\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}