{"id":5024,"date":"2020-04-22T14:50:37","date_gmt":"2020-04-22T12:50:37","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/04\/22\/covid-19-e-rischi-penali-dellimprenditore\/"},"modified":"2020-04-22T14:50:37","modified_gmt":"2020-04-22T12:50:37","slug":"covid-19-e-rischi-penali-dellimprenditore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/en\/2020\/04\/22\/covid-19-e-rischi-penali-dellimprenditore\/","title":{"rendered":"COVID-19 E RISCHI PENALI DELL\u2019IMPRENDITORE"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019 art. 42 del D.L. Cura Italia qualifica, ai fini previdenziali, il contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro come \u201c<strong>infortunio sul lavoro<\/strong>\u201d, facendo cos\u00ec rientrare a pieno titolo tra gli obblighi del datore di lavoro la prevenzione del contagio.<\/p>\n<h3><strong>COVID-19 E RISCHI PENALI DELL\u2019IMPRENDITORE.<\/strong><\/h3>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<p>A tal fine, la recente normativa di carattere emergenziale impone all\u2019imprenditore \u2013 la cui attivit\u00e0 non sia sospesa &#8211; l\u2019adozione di una serie di misure volte al contenimento della diffusione del Coronavirus, che andranno ad integrare gli <strong>obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori<\/strong>\u00a0gi\u00e0 sussistenti in capo all\u2019impresa in tema di Sicurezza sul Lavoro.<\/p>\n<p>Anche in ambito di responsabilit\u00e0 penale, dunque, il \u201c<strong><em>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro<\/em><\/strong>\u201d del 14 marzo 2020 sar\u00e0 riferimento per il datore di lavoro, sul quale grava l\u2019obbligo, ex art. 2087 del codice civile, della cosiddetta \u201c<strong><em>best available technology<\/em><\/strong>\u201d, ossia dover sempre utilizzare le misure tecnologiche, organizzative e procedurali pi\u00f9 aggiornate ed avanzate disponibili.<\/p>\n<p>Tra i punti di maggior rilievo del Protocollo si segnalano:<\/p>\n<ul>\n<li><u>Chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione<\/u>\u00a0o, comunque, di quelli dei quali \u00e8 possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o a distanza;<\/li>\n<li><u>Maggiore rigore nell\u2019esclusione dai locali<\/u>\u00a0aziendali di persone con temperatura corporea oltre i 37,5\u00b0 C o altri sintomi influenzali o chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio;<\/li>\n<li>Regolamentazione in forma prudenziale dell\u2019<u>accesso di fornitori esterni\u00a0<\/u>(ivi comprese di aziende che operano in regime di appalto all\u2019interno del sito);<\/li>\n<li>Obbligo di provvedere alla pulizia giornaliera e alla\u00a0<u>sanificazione<\/u>\u00a0periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;<\/li>\n<li>Imposizione di tutte le\u00a0<u>precauzioni igieniche<\/u>;<\/li>\n<li>Adozione dei\u00a0<u>dispositivi di protezione individuale<\/u>;<\/li>\n<li><u>Accesso contingentato<\/u>\u00a0agli spazi comuni;<\/li>\n<li>Prevedere orari di ingresso\/uscita scaglionati in modo da\u00a0<u>evitare il pi\u00f9 possibile contatti<\/u>\u00a0nelle zone comuni;<\/li>\n<li><u>Evitare ogni spostamento<\/u>, trasferta, missione, riunione con presenza contestuale di pi\u00f9 persone o evento formativo;<\/li>\n<li>Proseguire nella\u00a0<u>sorveglianza sanitaria periodica<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Va da s\u00e9 che tali prescrizioni andranno ad aggiungersi a quelle previste dal d. lgs. 81\/2008.<\/p>\n<p>Una volta appurato quali siano gli obblighi di un imprenditore, occorre ora capire quali siano i rischi per eventuali inadempienze.<\/p>\n<p>Innanzitutto, come detto poc\u2019anzi, potr\u00e0 essere indagato per i\u00a0<strong>reati di natura contravvenzionale propri del d. lgs. 81\/2008<\/strong>.<\/p>\n<p>Se tendenzialmente la contestazione di tali contravvenzioni \u00e8 accompagnata dalla possibilit\u00e0 di estinguere il reato a fronte dell\u2019adempimento della prescrizione impartita, appare opportuno evidenziare come dovr\u00e0 in ogni caso essere valutata attentamente l\u2019eventualit\u00e0 di opporsi al verbale comminato dagli Organi Ispettivi o di Vigilanza, poich\u00e9\u00a0<strong>la contestazione potrebbe integrare proprio quell\u2019elemento specifico atto a\u00a0configurare la colpa del datore di lavoro<\/strong>, nel caso in cui dall\u2019omessa\u00a0ottemperanza della misura\u00a0<em>\u201canti-Covid\u201d<\/em>\u00a0derivasse la malattia o la morte di un lavoratore.<\/p>\n<p>Non solo, l\u2019imprenditore che violer\u00e0 le disposizioni generali volte al contenimento del virus &#8211; dalla violazione delle distanze di sicurezza, alla carenza dei dispositivi di protezione individuale &#8211; si trover\u00e0 a corrispondere una somma variabile tra 400 euro e 3.000 euro a titolo di sanzione amministrativa, aumentata fino ad un terzo se la violazione avverr\u00e0 mediante l\u2019utilizzo di un veicolo (art. 4, D.L. 19\/2020).<\/p>\n<p>Qualora venissero violate restrizioni concernenti attivit\u00e0 industriali, produttive, commerciali, \u00e8 previsa la\u00a0<strong>sanzione accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0<\/strong>\u00a0da 5 a 30 giorni e in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima.<\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019aspetto che desta maggior preoccupazione \u00e8 l\u2019eventualit\u00e0 che, in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, un lavoratore si infetti. Al datore di lavoro, infatti, potrebbe essere contestato reato di\u00a0<strong>lesioni colpose<\/strong>\u00a0o, peggio,\u00a0<strong>omicidio colposo<\/strong>,\u00a0<strong>aggravati dalla violazione di norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro<\/strong>\u00a0(art. 590 c.p., reclusione da 6 mesi a 3 anni; art. 589 c.p., reclusione da 2 a 7 anni).<\/p>\n<p>Non va, tuttavia, dimenticato che, in sede penale, l\u2019evento danno occorso al lavoratore potr\u00e0 essere addebito al datore di lavoro solo se sar\u00e0 dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, un\u00a0<strong>rapporto di causa effetto<\/strong>\u00a0tra l\u2019omesso adempimento degli obblighi di prevenzione e l\u2019evento dannoso.<\/p>\n<p>A rispondere delle conseguenze del contagio da Coronavirus potrebbe non essere soltanto il datore di lavoro persona fisica, ma anche autonomamente l\u2019impresa, non importa se organizzata in forma individuale o societaria. Il d.lgs. 231\/2001, infatti, disciplinando la\u00a0<strong>responsabilit\u00e0 da reato delle persone giuridiche<\/strong>, prevede\u00a0gravi sanzioni direttamente a carico dell\u2019ente, qualora le violazioni di cui sopra siano commesse nell\u2019interesse o a vantaggio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa.<\/p>\n<p>Tornando alle responsabilit\u00e0 a cui \u00e8 esposto un imprenditore, se un lavoratore Covid-positivo non rispettasse la quarantena recandosi sul luogo di lavoro e contagiasse dei colleghi, il datore di lavoro compiacente potrebbe trovarsi a rispondere di concorso nel reato di\u00a0<strong>epidemia colposa<\/strong>\u00a0(art. 452 c.p., reclusione da 1 a 5 anni). \u00a0 Stessa sorte rischierebbe il datore di lavoro laddove l\u2019omessa prevenzione o vigilanza provocassero il contagio di pi\u00f9 persone.<\/p>\n<p>E, ancora, nel caso in cui un imprenditore si trovasse a porre in commercio\u00a0<strong>beni di prima necessit\u00e0 a prezzi speculativi<\/strong>, potr\u00e0 essere chiamato a rispondere del reato di cui all\u2019art. 501 bis c.p. che prevede, oltre alla pena da 6 mesi a tre anni di reclusione, l\u2019incapacit\u00e0 di contrattare con la pubblica amministrazione, nonch\u00e9 l\u2019interdizione dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell\u2019autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Preme, infine, soffermarsi brevemente\u00a0<strong>sull\u2019eventuale obbligo di aggiornare ed integrare il DVR<\/strong>\u00a0(Documento di Valutazione del Rischio) ex art. 271 d.lgs. 81\/2008.<\/p>\n<p>Innanzi a forti dubbi interpretativi si \u00e8 pronunciato\u00a0<strong>l\u2019Ispettorato Nazione del Lavoro\u00a0<\/strong>il 13 marzo 2020 in una nota cos\u00ec riassumibile.<\/p>\n<p>Giacch\u00e9 trattasi di rischio da agente biologico non riconducibile all\u2019attivit\u00e0 aziendale ma derivante da una situazione esterna,\u00a0<strong>il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad alcun obbligo relativo al DVR<\/strong>,\u00a0<strong>al di fuori degli ambienti di lavoro sanitari o socio-sanitari.<\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia, prosegue l\u2019Ispettorato, si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa\/gestionale, redigere \u2013 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente \u2013\u00a0<strong>un piano di intervento o una procedura per l\u2019individuazione e l\u2019attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore<\/strong>\u00a0\u2013 o soggetto a questi equiparato \u2013 assicurando al personale anche adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, ovviamente nel rispetto di quanto emanato dal Governo, dalle Regioni, e da tutte le Autorit\u00e0 competenti, chiamati ad indicare\u00a0<em>in progress<\/em>\u00a0le misure ed i provvedimenti che via via si rendono pi\u00f9 opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell\u2019emergenza.<\/p>\n<p><strong>Solo al fine di garantire la tracciabilit\u00e0 delle azioni<\/strong>\u00a0cos\u00ec messe in campo, sar\u00e0 opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire\u00a0<strong>un\u2019appendice del DVR<\/strong>,\u00a0<strong>a dimostrazione di aver agito al meglio<\/strong>, anche al di l\u00e0 dei precetti specifici del d.lgs. n. 81\/2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019 art. 42 del D.L. 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